Molti investitori italiani acquistano oro da investimento al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia, i rivenditori stranieri non sempre forniscono informazioni complete sugli adempimenti fiscali e legali a cui sono soggetti i cittadini italiani in questi casi.
Cosa Bisogna Sapere?
Ogni trasferimento di oro da investimento da o verso l’estero, con un valore intrinseco pari o superiore a € 10.000, deve essere segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Questo vale, ad esempio, quando si acquista da un venditore estero e si fa spedire il metallo in Italia.
L’obbligo di segnalazione ricade sull’acquirente, non sul rivenditore. Quest’ultimo, infatti, deve rispettare solo le normative del Paese in cui opera, mentre le richieste dell’UIF italiana sono responsabilità del compratore.
Quale Legge Regola Questo Obbligo?
La Legge 7/2000 disciplina il settore. In particolare, l’Art. 1, comma 2 stabilisce:
"Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei Cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire" (oggi equivalente a € 10.000).
Le sanzioni per mancata dichiarazione sono previste dall’Art. 4, comma 2:
"Le violazioni dell’obbligo di dichiarazione sono punite con una sanzione amministrativa dal 10% al 40% del valore negoziato."
Quando Scatta l’Obbligo?
L’acquirente deve effettuare la segnalazione se:
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Il valore dell’oro è ≥ € 10.000;
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Avviene un trasferimento fisico del metallo verso l’Italia.
La dichiarazione va presentata entro il 30 del mese successivo all’operazione.
Come Effettuare la Segnalazione?
Il metodo più semplice è rivolgersi a un intermediario autorizzato, come:
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Un istituto di credito;
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Un Operatore Professionale in Oro iscritto all’Albo.
OREGOLD (Operatore OAM N. 111) offre un servizio amministrativo per guidare gli utenti nella compilazione della dichiarazione o gestirla per loro conto.
Costi e Dati Richiesti
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Tariffa: € 100 + IVA ogni € 50.000 (o frazione) di valore dei beni trasferiti.
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Dati necessari per effettuare la dichiarazione:
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Il totale dei grammi di oro puro trasferito (non occorre la descrizione del bene e/o delle sue forme);
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Valore in Euro in base alla quotazione di borsa del giorno del tranferimento;
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Data del trasferimento;
- Dati del venditore cosi come indicati nella fattura di acquisto, o altro documento (ad esempio: in caso di eredità, i dati riportati sull'atto notarile) equivalente.
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Vantaggio con OREGOLD
Chi usufruisce del servizio di regolarizzazione riceverà un’offerta di riacquisto agevolata da parte di OREGOLD, nel caso in cui decidesse di vendere l’oro in futuro. L’offerta, personalizzata, sarà confermata per iscritto.
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Numero verde: 800 173 023 (10:00-16:00, lun-ven).
Lo staff di OREGOLD® Investimenti in Oro