logo_oam.pngAlbo degli Operatori Professionali in Oro  - N. 111
Venerdì, 06 Settembre 2019 10:10

Hai trasferito Oro dall'estero prima del 2025? Regolarizza la tua posizione con OREGOLD

Hai effettuato trasferimenti di Oro Fisico dall'estero? Ecco cosa devi fare.

Oro da investimento acquistato all’estero

Comunicazione UIF: cosa valeva prima del 2025 e come regolarizzare oggi

Molti investitori italiani acquistano oro da investimento (lingotti e monete) da operatori esteri.
Spesso, però, i rivenditori stranieri non informano correttamente sugli obblighi previsti dalla normativa italiana, che ricadono sempre sull’investitore residente in Italia, non sul venditore estero.

Questo ha portato, negli anni, a numerosi casi di mancata o tardiva comunicazione all’UIF.


1. L’OBBLIGO UIF: COSA ERA PREVISTO FINO AL 2024

⚠️ Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina nel 2025, la normativa italiana prevedeva un obbligo preciso.

Quando era obbligatoria la comunicazione UIF

La comunicazione all’UIF – Unità di Informazione Finanziaria era obbligatoria quando:

  • veniva effettuato un trasferimento fisico di oro da o verso l’estero

  • il valore intrinseco dell’oro era pari o superiore a 10.000 €

  • l’oro veniva spedito in Italia o portato “al seguito”

L’obbligo ricadeva sull’acquirente italiano, non sul venditore estero.

Il rivenditore straniero, infatti, è tenuto a rispettare solo le leggi del proprio Paese; le disposizioni UIF italiane erano e restano responsabilità del soggetto residente in Italia.


2. IL RIFERIMENTO NORMATIVO (REGIME PRE-2025)

L’obbligo derivava dalla Legge 7/2000, che disciplina i trasferimenti di oro.

In particolare, l’art. 1, comma 2 stabiliva:

“Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione (…) qualora il valore sia pari o superiore a 20 milioni di lire”
(oggi equivalenti a 10.000 €).

Sanzioni previste

L’art. 4, comma 2 prevedeva:

“Le violazioni dell’obbligo di dichiarazione sono punite con una sanzione amministrativa dal 10% al 40% del valore negoziato.”


3. QUANDO SCATTAVA L’OBBLIGO (PRIMA DEL 2025)

La comunicazione UIF doveva essere presentata se:

  • valore dell’oro ≥ 10.000 €

  • trasferimento fisico del metallo verso l’Italia o dall'Italia

  • operazione era sia a titolo oneroso che gratuito (acquisto, donazione, successione)

Scadenza: entro il 30 del mese successivo a quello del trasferimento.


4. COSA È CAMBIATO DAL 2025

Dal 2025 la normativa è cambiata:

L'obbligo di comunicazione UIF non è più previsto per queste operazioni.

Questo, però, non sana automaticamente le violazioni pregresse.

Chi:

  • ha effettuato trasferimenti prima del 2025

  • e non ha presentato la comunicazione UIF nei termini

può oggi trovarsi in una situazione irregolare.


5. COMUNICAZIONE TARDIVA UIF: COME REGOLARIZZARE

In molti casi è possibile procedere con una comunicazione tardiva, riducendo il rischio sanzionatorio e dimostrando la volontà di regolarizzazione.

Come si effettua

Il modo più semplice e corretto è affidarsi a un intermediario autorizzato, come:

  • un istituto di credito

  • un Operatore Professionale in Oro iscritto all’albo

OREGOLD fornisce un servizio amministrativo dedicato per:

  • valutare il caso concreto

  • predisporre la comunicazione tardiva

  • assistere il cliente nel percorso di regolarizzazione


6. COSTI E DATI NECESSARI (REGOLARIZZAZIONE)

Tariffa del servizio

  • € 100 + IVA ogni € 25.000 (o frazione) di valore dell’oro oggetto della dichiarazione

Dati richiesti

Per effettuare la comunicazione occorrono:

  1. quantità di oro puro in grammi

  2. valore in euro sulla base della quotazione del giorno del trasferimento

  3. data del trasferimento

  4. dati del venditore o del soggetto d’origine

    • fattura di acquisto

    • oppure atto notarile (donazione / successione)


7. VANTAGGIO RISERVATO AI CLIENTI OREGOLD

Chi si affida a OREGOLD per la regolarizzazione potrà beneficiare, in futuro, di:

un’offerta di riacquisto agevolata
✔ condizioni personalizzate
✔ conferma scritta dell’offerta

Un vantaggio concreto per chi desidera mantenere trasparenza e piena conformità normativa.


Hai dubbi o una posizione da verificare?

Contattaci senza impegno: analizziamo il tuo caso e ti indichiamo cosa conviene fare, anche se l’operazione risale a diversi anni fa.

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800 173 023 (lun–ven, 10:00–16:00)

 

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