logo_oam.pngAlbo degli Operatori Professionali in Oro  - N. 111
Mercoledì, 02 Aprile 2025 08:12

Oro acquistato e custodito all'estero?

Guida completa agli obblighi UIF e fiscali
 

 

Oro fisico da investimento lasciato in deposito all’estero

Quali obblighi normativi restano oggi (aggiornamento 2026)

Quando si acquista oro fisico da investimento (lingotti, placche o monete) da un operatore estero e lo si lascia in custodia all’estero, il quadro normativo è cambiato.

? Oggi non è più necessaria alcuna comunicazione all’UIF.
Resta invece l’obbligo fiscale di monitoraggio mediante la dichiarazione dei redditi.

Vediamo tutto con ordine.


1. COMUNICAZIONE UIF: NON PIÙ NECESSARIA

Fino al 2024 era previsto l’obbligo di comunicazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) per l’acquisto di oro fisico all’estero oltre determinate soglie.

? Cosa è cambiato

Con le modifiche normative entrate in vigore dal 2025, la comunicazione UIF non è più richiesta nei seguenti casi:

  • acquisto di oro fisico da investimento da soggetti esteri

  • oro non trasferito in Italia e lasciato in deposito/custodia all’estero

  • assenza di trasferimenti “al seguito” o spedizioni fisiche verso il territorio nazionale

? Non rilevano più:

  • la soglia dei 10.000 €

  • il numero di operazioni

  • la controparte estera

Conclusione:
➡️ Nessuna comunicazione UIF da effettuare, né direttamente né tramite intermediari.


2. DICHIARAZIONE FISCALE ANNUALE: QUADRO RW (OBBLIGATORIA)

L’unico vero adempimento che resta è fiscale, non antiriciclaggio.

Quando è obbligatorio il quadro RW

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è obbligatorio se:

  • l’oro fisico è detenuto all’estero (deposito, caveau, custodia allocata o non allocata)

  • il valore complessivo supera un valore di borsa pari  a 10.000 € al 31 dicembre dell’anno di riferimento

⚠️ Vale per qualsiasi Paese estero, inclusi:

  • Stati UE

  • Paesi in white list

  • Svizzera, UK, USA, ecc.

Cosa indicare nel quadro RW

Nel quadro RW vanno indicati:

✔ valore di mercato dell’oro al 31/12
✔ Stato estero in cui l’oro è custodito
✔ quota di possesso (di norma 100%)
✔ eventuale IVAFE (solo in casi specifici, vedi sotto)


3. IVAFE: QUANDO SI APPLICA E QUANDO NO

Aliquota

  • 0,76% annuo sul valore indicato (normativa vigente)

Quando NON si paga IVAFE

L’IVAFE non si applica se l’oro è detenuto in Paesi considerati collaborativi / white list, tra cui:

  • tutti gli Stati dell’Unione Europea

  • Svizzera

  • Regno Unito

  • Stati Uniti

  • Canada

  • Giappone

  • Norvegia

? La white list può variare: va sempre verificato l’ultimo decreto ministeriale.


4. SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE RW

In caso di mancata compilazione del quadro RW:

  • sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato

  • raddoppio delle sanzioni se il Paese non è collaborativo

  • interessi di mora

  • possibile utilizzo del ravvedimento operoso


5. CONTROLLI E INCROCI DI DATI

L’Agenzia delle Entrate può accedere a informazioni tramite:

  • CRS – Common Reporting Standard (scambio automatico di dati finanziari)

  • intermediari esteri aderenti

  • flussi informativi internazionali

? Il fatto che l’oro sia “fisico” non lo rende invisibile se detenuto in strutture estere organizzate.


BOX RIEPILOGATIVO

ObbligoÈ ancora dovuto?ScadenzaSanzioni
Comunicazione UIF ❌ NO
Quadro RW ✅ SÌ Dichiarazione redditi 3% – 15%
IVAFE 0,76% ⚠️ Solo Paesi non white list Dichiarazione redditi sanzioni + interessi

Assistenza e supporto operativo

Per chiarimenti su:

  • corretta compilazione del quadro RW

  • valutazione dell’oro al 31/12

  • verifica Paese di custodia e regime IVAFE

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