Oro fisico da investimento lasciato in deposito all’estero
Quali obblighi normativi restano oggi (aggiornamento 2026)
Quando si acquista oro fisico da investimento (lingotti, placche o monete) da un operatore estero e lo si lascia in custodia all’estero, il quadro normativo è cambiato.
? Oggi non è più necessaria alcuna comunicazione all’UIF.
Resta invece l’obbligo fiscale di monitoraggio mediante la dichiarazione dei redditi.
Vediamo tutto con ordine.
1. COMUNICAZIONE UIF: NON PIÙ NECESSARIA
Fino al 2024 era previsto l’obbligo di comunicazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) per l’acquisto di oro fisico all’estero oltre determinate soglie.
? Cosa è cambiato
Con le modifiche normative entrate in vigore dal 2025, la comunicazione UIF non è più richiesta nei seguenti casi:
-
acquisto di oro fisico da investimento da soggetti esteri
-
oro non trasferito in Italia e lasciato in deposito/custodia all’estero
-
assenza di trasferimenti “al seguito” o spedizioni fisiche verso il territorio nazionale
? Non rilevano più:
-
la soglia dei 10.000 €
-
il numero di operazioni
-
la controparte estera
Conclusione:
➡️ Nessuna comunicazione UIF da effettuare, né direttamente né tramite intermediari.
2. DICHIARAZIONE FISCALE ANNUALE: QUADRO RW (OBBLIGATORIA)
L’unico vero adempimento che resta è fiscale, non antiriciclaggio.
Quando è obbligatorio il quadro RW
Il quadro RW della dichiarazione dei redditi è obbligatorio se:
-
l’oro fisico è detenuto all’estero (deposito, caveau, custodia allocata o non allocata)
-
il valore complessivo supera un valore di borsa pari a 10.000 € al 31 dicembre dell’anno di riferimento
⚠️ Vale per qualsiasi Paese estero, inclusi:
-
Stati UE
-
Paesi in white list
-
Svizzera, UK, USA, ecc.
Cosa indicare nel quadro RW
Nel quadro RW vanno indicati:
✔ valore di mercato dell’oro al 31/12
✔ Stato estero in cui l’oro è custodito
✔ quota di possesso (di norma 100%)
✔ eventuale IVAFE (solo in casi specifici, vedi sotto)
3. IVAFE: QUANDO SI APPLICA E QUANDO NO
Aliquota
-
0,76% annuo sul valore indicato (normativa vigente)
Quando NON si paga IVAFE
L’IVAFE non si applica se l’oro è detenuto in Paesi considerati collaborativi / white list, tra cui:
-
tutti gli Stati dell’Unione Europea
-
Svizzera
-
Regno Unito
-
Stati Uniti
-
Canada
-
Giappone
-
Norvegia
? La white list può variare: va sempre verificato l’ultimo decreto ministeriale.
4. SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE RW
In caso di mancata compilazione del quadro RW:
-
sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato
-
raddoppio delle sanzioni se il Paese non è collaborativo
-
interessi di mora
-
possibile utilizzo del ravvedimento operoso
5. CONTROLLI E INCROCI DI DATI
L’Agenzia delle Entrate può accedere a informazioni tramite:
-
CRS – Common Reporting Standard (scambio automatico di dati finanziari)
-
intermediari esteri aderenti
-
flussi informativi internazionali
? Il fatto che l’oro sia “fisico” non lo rende invisibile se detenuto in strutture estere organizzate.
BOX RIEPILOGATIVO
| Obbligo | È ancora dovuto? | Scadenza | Sanzioni |
|---|---|---|---|
| Comunicazione UIF | ❌ NO | – | – |
| Quadro RW | ✅ SÌ | Dichiarazione redditi | 3% – 15% |
| IVAFE 0,76% | ⚠️ Solo Paesi non white list | Dichiarazione redditi | sanzioni + interessi |
Assistenza e supporto operativo
Per chiarimenti su:
-
corretta compilazione del quadro RW
-
valutazione dell’oro al 31/12
-
verifica Paese di custodia e regime IVAFE
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