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Mercoledì, 02 Aprile 2025 08:12

Oro acquistato e custodito all'estero?

Guida completa agli obblighi UIF e fiscali
 

 

Oro fisico da investimento custodito all’estero: obblighi dichiarativi e fiscali

Aggiornamento 2026

L’acquisto di oro fisico da investimento presso un operatore estero, con successiva custodia in un caveau situato fuori dall’Italia, richiede particolare attenzione sotto il profilo fiscale e dichiarativo.

È importante distinguere tre piani diversi:

  1. la comunicazione delle operazioni in oro;
  2. il monitoraggio fiscale tramite quadro RW;
  3. l’eventuale applicazione dell’IVAFE.

La disciplina è stata oggetto di modifiche negli ultimi anni e, proprio per questo, è opportuno evitare automatismi.

1. Comunicazione UIF e trasferimenti di oro

Dal 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, che ha modificato la disciplina prevista dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

La UIF ha chiarito che, per i trasferimenti al seguito di oro da investimento in entrata o in uscita dal territorio nazionale, dal 17 gennaio 2025 non devono più essere trasmesse alla UIF le relative dichiarazioni. Per tali trasferimenti trovano invece applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, gli obblighi dichiarativi verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto residente in Italia acquisti oro fisico da investimento presso un operatore estero e lo lasci custodito all’estero, senza introduzione fisica dell’oro in Italia e senza trasferimento al seguito attraverso la frontiera, non si configura, per tale sola circostanza, una comunicazione UIF da effettuare da parte del cliente.

Restano invece fermi gli obblighi eventualmente applicabili agli operatori professionali in oro e alle operazioni che rientrano espressamente nella disciplina della Legge n. 7/2000.

2. Quadro RW: obbligo di monitoraggio fiscale

La cessazione dell’eventuale comunicazione UIF non elimina gli obblighi fiscali.

L’oro fisico detenuto all’estero rientra tra gli investimenti patrimoniali esteri da monitorare nella dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, degli enti non commerciali e delle società semplici, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

La compilazione avviene tramite il quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche oppure, nei casi previsti, tramite il quadro W del Modello 730.

Non deve essere confusa la soglia prevista per alcune ipotesi relative a conti correnti e depositi bancari esteri con la detenzione di oro fisico. Per l’oro da investimento custodito all’estero, l’obbligo di monitoraggio non dipende da una soglia generalizzata di 10.000 euro al 31 dicembre.

Nel quadro RW devono essere indicati, in linea generale:

  • lo Stato estero in cui l’oro è custodito;
  • la quota di possesso;
  • il periodo di detenzione;
  • il valore iniziale e finale, o il valore al termine del periodo di detenzione;
  • il criterio di determinazione del valore.

Per le attività patrimoniali diverse dagli immobili, tra cui rientrano anche i beni preziosi detenuti all’estero, la valorizzazione avviene normalmente sulla base del costo di acquisto oppure del valore di mercato all’inizio e alla fine del periodo d’imposta, o del periodo di detenzione.

3. IVAFE: non dovuta sull’oro fisico da investimento

Uno dei punti che genera maggiore confusione riguarda l’IVAFE.

L’IVAFE è l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Si applica, in linea generale, a prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero.

L’oro fisico da investimento, quando è detenuto come bene materiale e non come prodotto finanziario, non rientra tra le attività soggette a IVAFE.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento di ricerca del 28 ottobre 2024 sul monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW, precisa espressamente che l’IVAFE non è dovuta su tutte le attività monitorate nel quadro RW e che ne sono esclusi, tra gli altri, i metalli preziosi.

Di conseguenza, l’oro fisico da investimento custodito all’estero deve essere monitorato nel quadro RW, ma non genera, per ciò solo, IVAFE.

È quindi errato applicare all’oro fisico l’aliquota dello 0,76%, che riguarda l’IVIE sugli immobili esteri, non l’IVAFE. È altresì errato applicare automaticamente l’aliquota IVAFE dello 0,2%, prevista per le attività finanziarie, all’oro fisico detenuto come bene materiale.

4. Paesi white list e black list

La distinzione tra Paesi collaborativi e non collaborativi può assumere rilievo sotto il profilo del monitoraggio fiscale, soprattutto in caso di omissioni dichiarative e applicazione delle relative sanzioni.

Non deve però essere utilizzata per sostenere che l’oro fisico detenuto in Paesi white list non paga IVAFE mentre quello detenuto in Paesi black list la paga.

La ragione per cui l’oro fisico non è soggetto a IVAFE non dipende dal Paese di custodia, ma dalla natura del bene: l’oro fisico da investimento non è, di per sé, un prodotto finanziario.

5. Vendita dell’oro detenuto all’estero

La vendita dell’oro fisico da investimento detenuto all’estero può generare ulteriori conseguenze fiscali, distinte dal quadro RW.

In particolare, occorre verificare l’eventuale emersione di redditi diversi o plusvalenze fiscalmente rilevanti secondo la normativa italiana vigente, tenendo conto del costo documentato di acquisto, del valore di vendita, della documentazione disponibile e delle regole applicabili al periodo d’imposta.

Anche in questo caso è opportuno che il contribuente si confronti con il proprio consulente fiscale.

6. Omessa compilazione del quadro RW e ravvedimento operoso

In caso di mancata indicazione dell’oro detenuto all’estero nel quadro RW, possono trovare applicazione le sanzioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.

Quando possibile, il contribuente può valutare con il proprio consulente il ricorso al ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni integrative e regolarizzando la propria posizione.

La verifica deve essere effettuata anno per anno, considerando:

  • il periodo di detenzione;
  • il Paese di custodia;
  • il valore dell’oro;
  • la documentazione disponibile;
  • l’eventuale vendita intervenuta nel frattempo;
  • la normativa vigente per ciascun periodo d’imposta.

7. Sintesi operativa

TemaTrattamento corretto
Oro fisico acquistato all’estero e lasciato in caveau estero Da monitorare fiscalmente se detenuto da soggetto residente in Italia
Comunicazione UIF Non dovuta per il solo acquisto con custodia estera senza trasferimento fisico in Italia; attenzione agli obblighi degli operatori e ai casi specifici
Trasferimento al seguito di oro da investimento dal 17 gennaio 2025 Non più dichiarazione UIF; eventuali obblighi verso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Quadro RW / quadro W Dovuto per il monitoraggio fiscale
IVAFE Non dovuta sull’oro fisico da investimento detenuto come bene materiale
Aliquota 0,76% Non applicabile all’oro: riguarda l’IVIE sugli immobili esteri
Paese white list / black list Rileva soprattutto per profili sanzionatori, non per trasformare l’oro fisico in attività soggetta a IVAFE

8. Assistenza OREGOLD

OREGOLD può fornire supporto operativo per ricostruire la documentazione relativa all’acquisto, alla custodia e alla vendita di oro fisico da investimento.

Per gli aspetti fiscali e dichiarativi, la compilazione del quadro RW, l’eventuale ravvedimento operoso e la determinazione di eventuali plusvalenze devono essere valutati con il proprio consulente fiscale.

Per maggiori informazioni puoi scrivere a:

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Lo staff di OREGOLD® Investimenti in Oro

 

 

 

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